Caro collega,
il 27 agosto u.s. è entrato in vigore il D.lgs. in oggetto che disciplina, abrogando tutta la previgente normativa, l’iscrizione dei Professionisti negli elenchi ministeriali previsti all’art. 16 del D.lgs. 139.06.
Il campo di attività professionale di detti Professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, viene ampliato rispetto al regime previgente e riguarda:
1) il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del D.lgs.139.06 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività soggette);
2) la redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007;
3) la redazione del documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) per le attività di cui al p.to 2).
I requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali vengono precisati all’art. 2 del provvedimento e sono:
a) iscrizione all’Albo professionale;
b) attestazione di frequenza, con esito positivo, al corso base della durata minima di 120 ore.
Viene pertanto esclusa la possibilità di iscriversi negli elenchi ministeriali con la sola anzianità di iscrizione decennale al Collegio o all’Ordine professionale.
E’ inoltre previsto l’obbligo dell’aggiornamento di 40 ore in 5 anni con decorrenza dalla data di iscrizione o del 27 agosto 2011 per chi è già iscritto a tale data.
I programmi dei corsi base e di quelli di aggiornamento sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei VV.F. sentiti i Consigli Nazionali delle professioni: ingegneri, architetti, geometri, periti ind.li ecc.
Si ha ragione di ritenere che la definizione di tali programmi non sia imminente e che, pertanto, le iniziative per l’organizzazione dei corsi base e di quelli di aggiornamento subiranno ritardi.
Nell’attesa è opportuno che gli iscritti manifestino o riconfermino l’interesse per il corso base di 120 ore onde poter programmare ed organizzare, d’intesa con altri Ordini e Collegi, tali eventi formativi.
Rimane naturalmente salva la possibilità, per i Colleghi non iscritti negli elenchi ministeriali ma iscritti all’Albo di esercitare, nell’ambito delle specifiche competenze, tutte le attività in materia di prevenzione incendi eccezion fatta per quelle ai p.ti 1), 2) e 3).
Distinti saluti.
Ordine Architetti Bergamo
Si prega di compilare il sotto riportato modulo di interesse per il corso base di 120 ore da restituire via fax 035.220346 entro il 16 gennaio 2012