In merito al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, si forniscono alcuni chiarimenti sull’obbligo assicurativo per i professionisti (art. 9), così come suggeriti dal CNA.
Per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di copertura assicurativa degli iscritti agli Ordini Professionali , l’interpretazione corrente, conseguente alla lettura coordinata sia del DL 1/2012 (convertito nella Legge 27/2012) che dall’antecedente DL 138/2011 (convertito nella Legge 148/2011), tende ad avvalorare la tesi della “straordinaria necessità ed urgenza”, con cui entrambi i provvedimenti sono stati emanati. Da ciò ne consegue un’interpretazione per cui le norme sull’assicurazione obbligatoria, della quale in un primo momento (13 agosto 2011) era stata prevista l’attuazione entro il 13 agosto 2012, siano state in realtà anticipate al 24 gennaio 2012, per i gli stessi motivi d’urgenza per i quali sono state emanate le suddette leggi.
Il CNA inoltre, in via generale, individua alcune tipologie di iscritti per cui si evidenziano criticità relativamente all’assicurazione professionale obbligatoria, ossia:
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Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa. Per questi si suggerisce di far inserire nella polizza stipulata dal titolare dello studio una clausola in cui non sono considerati terzi i collaboratori, dipendenti e tirocinanti, che risultano in tal modo compresi nella copertura assicurativa dell’assicurato (il titolare medesimo);
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Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati , che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna (perizie, collaudi, ecc.). Si suggerisce di inserire tali professionisti nella polizza assicurativa dell’ente, con le modalità di cui al punto precedente;
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Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgono attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna. Non si rileva la necessità per tali professionisti di stipulare polizza assicurativa, stante la non rilevanza esterna dell’attività;
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Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time. Stante la possibilità di svolgere attività professionale, per questi professionisti la polizza assicurativa è obbligatoria, eventualmente secondo le modalità indicate nel punto a), qualora il professionista svolga la propria attività in forma di collaborazione continuativa con uno studio professionale.
Si ricorda che in merito agli aspetti generali della polizza assicurativa sono ancora in corso approfondimenti sia da parte del consulente legale che da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito in sede di CNA e che seguiranno pertanto aggiornamenti, che l’Ordine avrà modo di comunicare tempestivamente ai propri iscritti.
Circolare CNA
Competenze professionali architetti, ingegneri e geometri
A seguito delle numerose sentenze, che negli ultimi anni e con maggiore frequenza e chiarezza nel corso del 2011 si sono espresse in merito alle
competenze dei geometri e tecnici diplomanti e delle esclusività delle competenze degli Ingegneri e degli Architetti, ai sensi del R.D. 274/1929, art. 16, e in riferimento alle richieste di chiarimento che gli iscritti sollecitano, si trasmette in allegato comunicato della Consulta Regionale Lombarda degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
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